Servizio Civile Universale – Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con l’annunciata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Riforma del Terzo Settore sul Servizio Civile Nazionale (il testo è scaricabile in allegato) si completa definitivamente l’iter legislativo della riforma del servizio civile nazionale istituito dalla legge 64 del 2001.

Il servizio civile universale è finalizzato (art 2) alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace fra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica e della Costituzione. Questi i settori di intervento (art 3), gli ultimi due sono una novità introdotta da questa norma: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico, culturale; educazione e promozione culturale delle sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace fra i popoli, della cultura italiana all’estero e cooperazione allo sviluppo.

Con gli articoli 4 e 5 si introduce la programmazione triennale del servizio civile universale modulata per Piani annuali. I Piani sono predisposti dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Il comma 9 dell’articolo 5 prevede esplicitamente che «le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all’articolo 24, con risorse proprie».

Gli articoli 6, 7 e 8 determinano rispettivamente le funzioni dello Stato. Il secondo comma dell’articolo 8 valorizza il ruolo delle reti: «Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività, gli enti del servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati.

La Consulta nazionale per il servizio civile universale è istituita dall’articolo 10, mentre l’articolo successivo è dedicato all’albo degli enti, a cui possono iscriversi enti pubblici e privati (senza scopo di lucro). Gli articoli 12 e 13 regolamentano il servizio in Italia e all’estero. Ai requisiti di partecipazione è dedicato l’articolo 14 che apre definitivamente «ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia». Un’altra novità significativa è quella contenuta nel quarto comma dell’articolo 16 che introduce la modularità del servizio che può andate da 8 a 12 mesi. Rilevante anche l’articolo 18 che regolamenta i crediti formativi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro. Con l’articolo 21 si norma invece la valutazione dell’impatto dei progetti stabilendo che gli esiti «della valutazione sono oggetto di uno specifico Rapporto annuale».

L’articolo 24 è dedicato al Fondo nazionale per il servizio civile, collocato presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Al Fondo concorrono le risorse destinate dall’articolo 11 della legge 64 del 2001, risorse comunitarie ed eventualmente soggetti privati. Il documento di programmazione finanziaria sul servizio civile deve essere formulato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il comma 3 dell’articolo 24 precisa che il numero di operatori volontari dipende dalla risorse disponibili (e quindi non dal numero di richieste da parte dei ragazzi fra i 18 e i 28 anni) così come in base alle risorse disponibili sarà quantificato l’assegno mensile.

(fonte: Vita.it)